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Associazione A.M.A.
Milano - Monza - Brianza

ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO


Art.1 - Costituzione e denominazione

1.1 - È costituita quale Ente del Terzo Settore (E.T.S.) l’O.d.V. (Organizzazione di Volontariato) "A.M.A. ASSOCIAZIONE AUTO MUTUO AIUTO MILANO, MONZA BRIANZA", di seguito identificata come AMA.
L'organizzazione è costituita in conformità al dettato del D.Lgs 117/2017 e integrazioni di cui al D.Lgs 3 agosto 2018, n. 105 e successive disposizioni e integrazioni.
La qualificazione di "Organizzazione di Volontariato - E.T.S.” costituisce peculiare segno distintivo e a tale scopo deve essere inserita in ogni comunicazione e manifestazione esterna della medesima ai sensi dell’art. 12, c. 1 del D.Lgs 117/2017.
1.2 - L’O.d.V. A.M.A. persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
L'ordinamento interno dell'associazione è ispirato a principi di volontariato, solidarietà, trasparenza e democrazia e a criteri di uguaglianza dei diritti e delle pari opportunità di tutti gli associati, ne favorisce la partecipazione sociale senza limiti a condizioni economiche e senza discriminazioni di qualsiasi natura.
1.3 - La durata dell'organizzazione è illimitata.
1.4 - L'organizzazione ha sede legale in MILANO.
1.5 - Il Consiglio Direttivo, con una sua deliberazione, può trasferire la sede nell'ambito delle province di Milano e Monza Brianza, nonché istituire sedi e sezioni staccate in altre città della Regione Lombardia e sul territorio nazionale. La modifica della sede legale deve essere comunicata agli associati e alle autorità competenti e deve essere ratificata dall'assemblea degli associati entro tre mesi.


Art. 2 - Scopi

2.1 - AMA, ritiene che l'auto-mutuo-aiuto definito dall’Organizzazione Mondiale della Sanità come “l’insieme di tutte le misure adottate da non professionisti per promuovere, mantenere e recuperare la salute, intesa come completo benessere fisico, psicologico e sociale di una determinata comunità”, sia una metodologia d'intervento efficace nel trattamento dei disagi personali e familiari e di supporto psicologico per varie difficoltà.
Le persone, riunendosi in maniera volontaria e spontanea, attraverso il reciproco aiuto, possono alleviare le loro sofferenze e realizzare obiettivi di crescita personale e collettiva quali: perseguire il bene comune, elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e protezione sociale, favorendo la partecipazione, l'inclusione e il pieno sviluppo della persona.
Per la realizzazione dei suoi obiettivi, l'organizzazione, senza fini di lucro e con l'azione determinante volontaria, diretta, personale e gratuita dei propri aderenti, ma, qualora necessario, anche con l'ausilio di persone esterne all'associazione e consulenti nei limiti di legge, potrà operare nei settori:
* assistenza sociale e socio sanitaria:
* formazione e promozione dell’auto mutuo aiuto;
* tutela dei diritti civili;
per il perseguimento di scopi di volontariato e solidarietà sociale concretizzati nelle attività di interesse generale, indicate nel successivo art. 3.


Art. 3 - Attività

3.1- Le attività di interesse generale sono svolte prevalentemente in favore di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati ed eventualmente di terzi nei limiti di legge.
3.2 - L'organizzazione, in considerazione del patto di costituzione e degli scopi che si propone, intende esercitare in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale per il perseguimento senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale di cui alle seguenti lettere dell’art. 5 del D.Lgs 117/2017, che si ritrascrivono:
a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
b) interventi e prestazioni sanitarie;
c) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attivita', anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attivita' di interesse generale di cui al presente articolo;
d) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attivita' di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco.
3.3 - Le attività di A.M.A., finalizzate a favorire la salute, così come definita dall’ O.M.S., si declinano, come segue:
* promuovere, organizzare e sviluppare gruppi di auto-mutuo-aiuto su varie problematiche e disagi come il lutto, malattie gravi e/o croniche, diversabilità, problemi alimentari, depressione, attacchi di panico e ansia, separazione/divorzio, Alzheimer, alcolismo, dipendenze da gioco, tossicodipendenze e dipendenze affettive o altre situazioni di sofferenza;
* promuovere e supportare l'attività di aiuto e psicoterapia di persone in situazioni di disagio complicato e/o traumatico- promuovere e supportare l'attività di aiuto e psicoterapia per persone malate croniche o portatori di gravi disagi conseguenti a incidenti di varia natura e i loro familiari in situazioni di lutto anticipato;
* rappresentare un punto di riferimento per i gruppi che condividono questa metodologia e collaborare con chiunque operi a livello pubblico e privato per la promozione della salute e per il miglioramento della qualità della vita, della persona, della famiglia e della comunità specie se connesse con le problematiche indicate;
* organizzare specifici convegni, giornate di studio, seminari e corsi per partecipanti ai gruppi AMA, operatori professionali e volontari per favorire la nascita di programmi e gruppi attraverso la metodologia dell'auto-mutuo-aiuto;
* sensibilizzare le istituzioni pubbliche e la comunità con interventi pubblici su temi dell'auto-mutuo-aiuto;
* produrre materiale di varia natura (es. scritto, audiovisivo ecc.) inerente le tematiche dell'autuo-mutuo-aiuto;
* promuovere o effettuare ricerche e studi sui vari aspetti in cui si possono manifestare situazioni di disagio familiare, in particolare presso soggetti colpiti da lutto, sia improvviso che anticipato.


Art. 4 - Associati e volontari

4.1 - Sono associati dell'organizzazione coloro che hanno sottoscritto l'atto di costituzione e il presente statuto (fondatori) e quelli che ne fanno richiesta e la cui domanda viene accolta dal Consiglio Direttivo (ordinari).
Il Consiglio Direttivo può anche accogliere l'adesione di persone giuridiche, nella persona di un solo rappresentante designato con apposita deliberazione dell'istituzione interessata.
Ciascun associato maggiore d'età ha diritto di voto, senza regime preferenziale per categorie aderenti, per l'approvazione e modificazione dello statuto, dei regolamenti e le nomine degli organi direttivi dell'organizzazione.
Sono escluse partecipazioni temporanee alla vita dell'organizzazione.
La quota sociale non è trasferibile.
4.2 - Il numero degli associati è illimitato.
4.3 - Gli associati hanno tutti parità di diritti e doveri.
4.4 - Criteri di ammissione e di esclusione degli associati.
4.4.1 - Nella domanda di ammissione l'aspirante associato dichiara di accettare senza riserve lo Statuto dell'organizzazione.
4.4.2 - L'ammissione decorre dalla data di delibera del Consiglio Direttivo, che prende in esame le domande dei nuovi associati nel corso della prima riunione successiva alla data di presentazione deliberandone l'iscrizione nel registro degli associati dell'organizzazione. Da tale data gli asssociati acquisiscono diritti e doveri.
4.4.3 - Gli associati cessano di partecipare all'organizzazione:
* per dimissione volontarie;
* per sopraggiunta impossibilità di effettuare le prestazioni programmate;
* per mancato versamento del contributo per l'esercizio sociale in corso entro 20 giorni dal termine ultimo di versamento stabilito dal presente statuto o, in deroga, dal Consiglio Direttivo;
* per decesso;
* per comportamento contrastante con gli scopi statutari;
* per persistente violazione degli obblighi statutari.
4.4.4 - L'ammissione e l'esclusione vengono deliberate dal Consiglio Direttivo. È ammesso ricorso all'Assemblea degli associati, che deve decidere sull'argomento nella prima riunione convocata.
La decisione è inappellabile.
4.5 - L’Associazione può avvalersi di volontari nello svolgimento delle proprie attività ed è tenuta a iscrivere i volontari che svolgono attività non in modo occasionale in un apposito registro. Per la definizione di volontario e per le caratteristiche dell’attività di volontariato si rinvia all’art. 17 del D.Lgs 117/2017.


Art. 5 - Diritti e doveri degli Associati

5.1 - Gli associati possono essere chiamati a contribuire alle spese annuali dell'organizzazione. Il contributo a carico degli associati è deliberato dall'Assemblea convocata per l'approvazione del preventivo. È annuale, non è trasferibile, non è restituibile in caso di recesso, di decesso o di perdita della qualità di associato; deve essere versato entro i termini previsti dallo statuto o fissati da delibera del consiglio direttivo.
5.2 - Gli associati hanno il diritto:
* di partecipare alle Assemblee (se in regola con il pagamento del quota associativa) e di votare direttamente;
* di conoscere i programmi con i quali l'organizzazione intende attuare gli scopi sociali;
* di partecipare alle attività promosse dall'organizzazione;
* di dare le dimissioni in qualsiasi momento;
* di esaminare i libri sociali, secondo le modalità previste dal regolamento interno o da apposita delibera del consiglio direttivo.
5.3 - Gli associati sono tenuti:
* a osservare le norme del presente statuto e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
* a versare la quota associativa stabilita dall'assemblea;
* a svolgere le attività preventivamente concordate;
* a mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'organizzazione.
Le prestazioni fornite dagli associati sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure dal beneficiario.
Agli associati possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute secondo opportuni parametri validi per tutti gli associati preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo e approvati dall'Assemblea.
Le attività degli associati sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'organizzazione.
Le eventuali prestazioni di consulenti professionali verranno retribuite in relazione ad accordi tra le parti (professionista e Consiglio Direttivo) a seguito di rilascio di regolare documentazione fiscale.


Art. 6 - Patrimonio - Entrata

6.1 - Il patrimonio dell'Organizzazione è costituito da:
* beni mobili e immobili che diverranno di sua proprietà;
* eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
* eventuali erogazioni, donazioni e lasciti destinati a incremento del patrimonio;
6.2 - Le entrate dell'organizzazione sono costituite da:
* quote associative degli associati
* contributi degli associati per le spese dell'organizzazione;
* contributi di privati;
* contributi dello stato, di enti e di istituzioni pubbliche;
* contributi di organismi internazionali;
* donazioni e lasciti testamentari non vincolati dall'incremento del patrimonio;
* rimborsi derivanti da convenzioni;
* rendite di beni mobili o immobili pervenuti all'organizzazione a qualunque titolo;
* entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali;
* fondi pervenuti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerta di beni.
6.2.1 - I fondi sono depositati presso gli Istituti di Credito stabiliti dal Consiglio Direttivo.
6.3 - Ogni operazione finanziaria è disposta con firme disgiunte del Presidente o, in caso di suo impedimento, di un Vice Presidente.
6.4 - Il patrimonio dell’associazione, comprensivo di ricavi, rendite, proventi e ogni altra eventuale tipologia di entrata è utilizzato per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
L’associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate o capitale durante la propria vita ai sensi dell’art. 8 comma 2 del D.Lgs 117/2017.


Art.7 - Organi Sociali dell'organizzazione

7.1 - Organi dell'organizzazione sono:
* l'Assemblea degli associati;
* il Consiglio Direttivo;
* il Presidente;
* l’Organo di Controllo, qualora ricorrano le condizioni di cui all’art. 30 del D.Lgs 117/2017


Art.8 - Assemblea degli Associati

8.1 - L’assemblea degli associati svolge le funzioni indicate nell’art. 25 comma 1 del C.T.S.:
8.2 - L'Assemblea è costituita da tutti gli aderenti all'Organizzazione.
8.3 - L'Assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo ed è di regola presieduta dal Presidente dell'organizzazione.
8.4 - La convocazione è fatta in via ordinaria almeno una volta all'anno e comunque ogni qualvolta si renda necessaria per le esigenze dell'organizzazione.
8.5 - La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno due componenti del Consiglio Direttivo o di un decimo degli associati: in tal caso l'avviso di convocazione deve essere reso noto entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta e l'assemblea deve essere tenuta entro 30 giorni dalla convocazione.
8.6 - L'Assemblea ordinaria viene convocata per :
* l'approvazione del programma e del bilancio di previsione per l'anno successivo;
* l'approvazione della relazione di attività e del rendiconto economico (Bilancio Consuntivo) dell'anno precedente;
* l'esame delle questioni sollevate dai richiedenti o proposte dal Consiglio Direttivo.
Altri compiti dell'Assemblea sono:
* eleggere i componenti del Consiglio Direttivo;
* approvare gli indirizzi ed il programma delle attività proposte dal Consiglio Direttivo;
* ratificare i provvedimenti di competenza dell'assemblea adottati dal Consiglio Direttivo per motivi di urgenza;
* fissare l'ammontare della quota associativa per l'esercizio annuale o altri contributi a carico degli associati, quale forma di partecipazione alla vita dell'organizzazione senza per questo instaurare un rapporto di partecipazione patrimoniale;
Di ogni assemblea deve essere redatto il verbale da scrivere nel registro delle assemblee degli associati. Le decisioni dell'Assemblea sono impegnative per tutti gli associati.
8.7 - L'assemblea straordinaria viene convocata per la discussione delle proposte di modifica dello Statuto o di scioglimento e liquidazione dell'organizzazione.
8.8 - L'avviso di convocazione è inviato individualmente per iscritto (o a mezzo posta elettronica all’indirizzo mail comunicato dall’associato) agli associati almeno 15 giorni prima della data stabilita; è anche reso pubblico nella sede sociale e deve contenere l'ordine del giorno. Data, ora e luogo della prima convocazione e - se prevista - della seconda, da prevedersi almeno 24 ore dopo. L'assemblea, in assenza di leggi in materia e in analogia di quanto già previsto per le cooperative, può deliberare la regolamentazione di altre idonee modalità di convocazione nel caso il numero degli associati diventasse particolarmente elevato e comunque tale da rendere difficoltosa l'individuazione di una sede adatta.
8.9 - In prima convocazione l'assemblea ordinaria è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno degli associati. In seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati. Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria sono adottate a maggioranza semplice dei presenti.
8.10 - Ciascun associato può essere portatore di due deleghe di altri associati, qualora gli associati siano in numero inferiore a 150; di tre deleghe di altri associati, qualora gli associati siano in numero superiore a 150 associati, ma inferiore a 500; di cinque deleghe di altri associati, oltre i cinquecento associati.


Art.9 - Il Consiglio Direttivo

9.1 - Il Consiglio Direttivo è nominato dall'Assemblea degli associati ed è composto da un minimo di cinque ad un massimo di undici componenti. Resta in carica due anni e i suoi componenti possono essere rieletti. Essi decadono qualora siano assenti ingiustificati per tre volte consecutive alle riunioni del direttivo.
9.2 - Il Consiglio Direttivo nella sua prima riunione elegge tra i propri componenti il Presidente e un Vice Presidente (o più Vice Presidenti).
9.3 - Il Consiglio Direttivo si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno una volta ogni tre mesi o quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.
Alle riunioni possono essere invitati a partecipare esperti esterni e rappresentanti di eventuali sezioni interne di lavoro con voto consultivo.
Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide quando è presente la maggioranza dei suoi componenti eletti.
Di ogni riunione deve essere redatto il verbale da scrivere nel registro delle riunioni del Consiglio Direttivo.
9.4 - Compete al Consiglio Direttivo:
* compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
* fissare le norme per il funzionamento dell'organizzazione;
* tenere le scritture contabili dell’associazione nel pieno rispetto di quanto prescritto dall’art.13 e dall’art.87 del D.Lgsn.117/2017;
* sottoporre all'approvazione dell'Assemblea il bilancio preventivo possibilmente entro la fine del mese di dicembre e comunque con il bilancio consuntivo entro la fine del mese di aprile successivo all'anno interessato.
* determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'assemblea promuovendo e coordinando l'attività e autorizzando la spesa;
* eleggere il Presidente e il Vice Presidente;
* nominare il segretario, che è scelto tra le persone componenti il Consiglio Direttivo;
* nominare il tesoriere dell'Associazione.
* accogliere o respingere le domande degli aspiranti associati;
* deliberare in merito all'esclusione degli associati;
* ratificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza;
* assumere il personale strettamente necessario per la continuità della gestione non assicurata dagli associati e comunque nei limiti consentiti dalle disponibilità previste dal bilancio;
* istituire gruppi o sezioni di lavoro i cui coordinatori, se non hanno altro diritto di partecipare a voto deliberativo, possono essere invitati a partecipare alle riunioni del Consiglio e alle assemblee con voto consultivo;
* nominare all'occorrenza, secondo le dimensioni assunte dall'organizzazione, un Direttore deliberando i relativi poteri.
Il Consiglio Direttivo può delegare al Presidente o a un Comitato Esecutivo l'ordinaria amministrazione. Le riunioni dell'eventuale Comitato Esecutivo devono essere verbalizzate nell'apposito registro.
9.5 - Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale.


Art.10 - Presidente

10.1 - Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti a maggioranza dei voti.
10.2 - Il Presidente:
* ha la firma e la rappresentanza sociale e legale dell'Organizzazione nei confronti di terzi e in giudizi;
* è autorizzato ad eseguire incassi e accettazione di donazioni di ogni natura a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, da Enti e da Privati, rilasciandone liberatorie quietanze;
* ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l'organizzazione davanti a qualsiasi Autorità Giudiziaria e Amministrativa;
* ha la facoltà di nominare procuratori per i rapporti con terzi
* convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo e dell'eventuale Comitato Esecutivo;
* in caso di necessità e di urgenza assume i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva;
In caso di assenza, di impedimento o di cessazione le relative funzioni sono svolte dal Vice Presidente, che convoca il Consiglio Direttivo per l'approvazione della relativa delibera. Di fronte agli associati, ai terzi e a tutti i pubblici uffici, la firma del Vice Presidente fa piena prova dell'assenza per impedimento del Presidente.


Art. 11 - L’Organo di Controllo e la Revisione Legale dei conti

11.1 - L’Assemblea, ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs 117/2017, dovrà eleggere un Organo di controllo, anche monocratico, qualora siano superati per due esercizi consecutivi due dei seguenti limiti:
- totale dell’attivo dello stato patrimoniale: 110.000,00 euro;
- ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: 220.000,00 euro;
- dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 5 unità.
11.1.1 - L'obbligo di cui al comma 2 cessa se, per due esercizi consecutivi, i predetti limiti non vengono superati.
11.1.2 - Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile. I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.
11.1.3 - L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonchè sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro.
11.1.4 - L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilita' sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del D.lgs 117/2018.
11.1.5 - I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
11.1.6 - L’Organo di Controllo rimane in carica per lo stesso periodo in cui rimane in carica il Consiglio Direttivo che l’ha nominato.
11.2 - Salvo quanto previsto dall’art. 30, l’Organizzazione, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 117/2017, dovrà nominare un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritta nell’apposito registro quando superino per due esercizi consecutivi due dei seguenti limiti:
a) totale dell’attivo dello stato patrimoniale: 1.100.000,00 euro;
b) ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: 2.200.000,00 euro;
c) dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 12 unità.
11.2.2 - L’obbligo di cui al comma precedente cessa se per due esercizi consecutivi i predetti limiti non vengono superati.
11.2.3 - La nomina è altresì obbligatoria quando siano stati costituiti patrimoni destinati ai sensi dell’art. 10 del D.Lgs 117/2017.


Art.12 - Cariche

12.1 - Le cariche sociali sono gratuite ad eccezione dell’organo di controllo, fatto salvo il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate nell'interesse dell'organizzazione. Esse hanno la durata di due anni e possono essere rinnovate.
12.2 - Le eventuali sostituzioni di componenti del Consiglio Direttivo effettuate nel corso del biennio devono essere convalidate dalla prima assemblea convocata successivamente alla nomina. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti.


Art.13 - Bilancio

13.1 - Ogni anno devono essere redatti, a cura del Consiglio Direttivo, i bilanci preventivo e consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea entro il 30 aprile.
13.2 - Dal bilancio consuntivo devono risultare i beni, i contributi e lasciti ricevuti e le spese per capitoli e voci analitiche. La relazione di missione al bilancio deve documentare il carattere secondario e strumentale delle eventuali attività diverse, se svolte.
13.3 - Il bilancio deve coincidere con l'anno solare, dal 1 gennaio al 31 dicembre.
13.4 - Gli utili o gli avanzi di gestione devono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse e comunque nei limiti di cui all’art. 8 comma 1 D.lgs 117/2017.
13.5 - E’ altresì vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, ai sensi dell’art. 8 comma 2 del D.Lgs 117/2017.


Art. 14 - Clausola Arbitrale

Sono devolute alla clausola arbitrale:
a) tutte le controversie insorgenti tra associati o tra associati e associazione che abbiano ad oggetto diritti disponibili, anche quando sia oggetto di controversia la qualità di associato;
b) le controversie relative alla validità delle decisioni degli associati, comprese quelle di esclusione dalla qualifica di associato;
c) le controversie promosse da Amministratori, Liquidatori, o dall’Organo di Controllo, o nei loro confronti.
La sua accettazione espressa è condizione di proponibilità della domanda di adesione all'Associazione da parte dei nuovi associati e si estende alle contestazioni relative alla mancata accettazione della domanda di adesione. L'accettazione della nomina alla carica di Amministratore, Organo di Controllo o Liquidatore è accompagnata dalla espressa adesione alla clausola di cui al comma precedente.
Gli Arbitri sono in numero di tre.
Gli Arbitri sono scelti tra gli esperti di diritto e di settore e in difetto di designazione, sono nominati dal Presidente del Tribunale nella cui circoscrizione ricade la sede sociale.
Gli Arbitri decidono secondo diritto. Gli associati possono convenire di autorizzare gli Arbitri a decidere secondo equità o possono dichiarare il lodo non impugnabile, con riferimento ai soli diritti patrimoniali disponibili.
Nello svolgimento della procedura è omessa ogni formalità non necessaria al rispetto del contraddittorio. Gli Arbitri fissano, al momento della costituzione, le regole procedurali cui si atterranno e le comunicano alle parti. Essi, in ogni caso, devono fissare un'apposita udienza di trattazione. Le spese di funzionamento dell'Organo arbitrale sono anticipate dalla parte che promuove l'attivazione della procedura.
Fuori dai casi in cui non integri di per sé una causa di esclusione, la mancata esecuzione della decisione definitiva della controversia deferita agli Arbitri è valutata quale causa di esclusione dell’associato, quando incida sull'osservanza dei suoi obblighi nei confronti dell'Associazione o quando lasci presumere il venir meno della sua leale collaborazione all'attività sociale.


Art.15 - Modifiche allo Statuto - Scioglimento dell'organizzazione

15.1 - Le proposte di modifica allo statuto possono essere presentate all'Assemblea da uno degli organi o da almeno un decimo degli aderenti. Le relative deliberazioni sono approvate dall'Assemblea con la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
15.2 - Lo scioglimento, la cessazione ovvero l'estinzione e quindi la liquidazione dell'organizzazione può essere proposta dal Consiglio Direttivo e approvata dall'Assemblea degli associati convocata con specifico ordine del giorno, con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati.
15.3 -In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere dell’Ufficio regionale del RUNTS di cui all’art 45, comma 1, del D.Lgs 117/2017 qualora attivato, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altro Ente del Terzo settore individuato dall’Assemblea, che nomina il liquidatore, aventi analoga natura giuridica e analogo scopo. Nel caso l’Assemblea non individui l’ente cui devolvere il patrimonio residuo, il liquidatore provvederà a devolverlo alla Fondazione Italia Sociale a norma dell’art. 9, comma 1, del D.Lgs 117/2017.


Art.16 - Norme di rinvio

16.1 - Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia, con particolare riferimento al D.Lgs 117/2017 e integrazioni di cui al D.Lgs 3 agosto 2018, n. 105 e al Codice Civile.


Art.17 - Norme di funzionamento

17.1 - Le norme di funzionamento eventualmente predisposte dal Consiglio Direttivo e approvate dall'Assemblea saranno rese note per mezzo di copia affissa nell'albo avvisi esposto nella sede sociale. Gli associati possono richiederne copia personale.